Importanti NUOVI Obblighi per AMMINISTRATORI DI CONDOMINI secondo l’ultimo D.lgs 18/2023
Il D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 (attuativo della direttiva comunitaria 98/83/CE), che disciplinava la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato abrogato.
Nel suddetto decreto, come modificato dal D.lgs. n. 27/2002, all’art. 5 comma 2 era presente la definizione dei limiti di responsabilità delle varie figure coinvolte nella distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano: per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è distribuita al pubblico, così come per i condomini, il gestore, ossia la figura che somministra l’acqua, doveva verificarne la qualità e la salubrità sino al punto di consegna (ovvero il contatore).
Per i proprietari degli immobili e amministratori di condominio non sussisteva alcun obbligo di controlli periodici, così come sostenuto anche dal Ministero della Salute attraverso un chiarimento datato 10 giugno 2004. In base a tale chiarimento, infatti, l’amministratore di condominio o i proprietari, avevano semplicemente l’obbligo di effettuare un’attività di controllo dello stato di adeguatezza e manutenzione dell’impianto.
Attualmente la “qualità dell’acqua destinata al consumo umano” è disciplinata dal nuovo Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 pubblicato in GU n. 55 del 06.03.2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023 (attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020).
Il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 che ha come obiettivi:
- la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite
- il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.
Definizioni presenti nel D. Lgs. 18/23
Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio a uno o più utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico e termina al punto di consegna dell’acquedotto; l’allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile.
Punto di consegna: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore).
Gestore idro-potabile: il gestore del servizio idrico integrato.
Gestore della distribuzione idrica interna (GIDI): il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua.
Edifici Prioritari: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua. Ne sono un esempio: strutture ricettive, mense, centri sportivi, stazioni, aeroporti, strutture sanitarie con o senza ricovero, scuole, penitenziari, stabilimenti balneari.
Piano di sicurezza dell’acqua: il piano attraverso il quale è definita ed implementata l’analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformità all’articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate.
Responsabilità ed obblighi dell’amministratore di condominio
Nel decreto è specificato che la responsabilità della qualità dell’acqua fa capo al “gestore idro-potabile” fino al punto di consegna (salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata).
Una volta superato il punto di consegna, la responsabilità del sistema idro-potabile di distribuzione interno (collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua, cioè il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto) passa “al proprietario, all’amministratore condominiale o a qualsiasi soggetto che sia titolare del sistema idro-potabile di distribuzione interno”.
Con il decreto legislativo 18/2023 sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico dell’amministratore di condominio sia per ciò che concerne la qualità e la salubrità dell’acqua (seguendo i nuovi parametri elencati all’art. 4) e sia per ciò che concerne le eventuali perdite dell’impianto.
L’articolo 4 del Decreto mette in evidenza che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dall’allegato I del Decreto.
Nel decreto è dichiarato (art. 5 comma 3) che è compito del gestore interno garantire che i valori di parametro (parti A, B dell’All.I) siano rispettati ed è tenuto ad adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
Nei casi di non conformità dell’acqua ai punti d’uso si applicano le misure correttive di cui all’articolo 15 del Decreto che, tra l’altro, stabilisce quanto segue: l’Autorità sanitaria locale provvede affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l’uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.
Il Gestore Idrico della Distribuzione Interna dovrà configurare il programma di monitoraggio in base ai risultati della valutazione del rischio.
Una delle principali novità introdotte dal D. Lgs 18/2023 riguarda l’inserimento (nel nuovo allegato 1 della Parte D) tra i nuovi parametri introdotti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione interni la Legionella, batterio molto importante sotto il profilo sanitario. Il rischio di contrarre infezioni da Legionella è associato ai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici. Per questo motivo i PSA (Piani di Sicurezza dell’Acqua) dovranno valutare il rischio e monitorare la presenza di Legionella negli impianti idrici degli edifici.
Per la Legionella la soglia di sicurezza è fissata a valori <1000 CFU/l.
Art. 6 – Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio: al comma 2 p.to c di questo articolo del decreto è previsto che l’approccio basato sul rischio sia diretto a una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformità all’articolo 9 (entro il 12 gennaio 2029). Quindi, in base a tale punto della norma non tutti i gestori di distribuzione interni sono tenuti all’obbligo di effettuare tale valutazione. Ma, poiché all’art. 2 comma 1 lettera bb) p.to 3 relativo al Piano di sicurezza è prevista la “valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all’edificio, effettuata in conformità all’articolo 9” senza specificare quali edifici debbano farla sarebbe auspicabile che venga stilato tale documento da tutti i GIDI.
Art. 9 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII (ma che interessano i condomini ad esempio per la presenza al suo interno di strutture sanitarie, ricettive, fisioterapiche, ristorazione pubblica e collettiva, ecc.), con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D *, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
Si fa presente che al comma 4 dell’art. 9 si prevede uno specifico obbligo di formazione a cura delle regioni in coordinamento con il ministero per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni.
[* significa che va obbligatoriamente effettuata la determinazione di Legionella e Piombo nell’acqua.]
Riassumendo, in qualità di GIDI, l’amministratore deve:
- assicurare che i valori di conformità e salubrità dell’acqua al punto di consegna (contatore) siano mantenuti fino al punto di utenza interno (rubinetto) dei locali pubblici e privati;
- adottare le misure necessarie per ripristinare i valori rispondenti alla norma qualora eventuali non conformità siano riconducibili al sistema di distribuzione interno;
- nel caso di edifici prioritari il GIDI assicurerà (entro il 2029) gli adempimenti di valutazione e gestione dei rischi nei sistemi di distribuzione interni indicati all’art. 9.
Gli strumenti per controllare ed assicurare quanto sopra descritto sono:
- la verifica della potabilità dell’acqua volta a garantire il mantenimento dei requisiti di salubrità nella rete di distribuzione interna (soprattutto in caso di presenza di serbatoi e/o di filtri o impianti per il trattamento delle acque, presenza di incrostazioni calcaree, reti idriche vetuste…) fino al punto di utenza finale. Una delle modalità per verificare tale rispetto è quello di effettuare analisi chimiche e microbiologiche dell’acqua all’interno del condominio.
- l’analisi dei rischi connessi alle condutture ed all’impianto di distribuzione interna. Con specifico riferimento ai rischi da tenere in considerazione, vi sono quelli connessi ai materiali (le condutture) a contatto con l’acqua potabile. In particolare Legionella (batterio patogeno che può essere presente nell’acqua) e piombo (presente in tubazioni e in leghe di metalli usate per le saldature negli edifici a cui sono associati rischi per la salute) sono ritenuti rilevanti dalla normativa (All. I parte D).
Le sanzioni
L’articolo 23 del Decreto prevede delle sanzioni amministrative a carico dell’amministratore.
Se, nel sistema di distribuzione interno, non viene mantenuto il rispetto dei parametri elencati nell’allegato I, parti A e B è prevista una sanzione a carico dell’amministratore da euro 5.000 a euro 30.000.
L’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile imposti dalle competenti autorità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro.
Cosa può fare TestingPoint 10
- Consulenza per l’implementazione del Piano di Sicurezza e del Documento di Valutazione del Rischio (prevista entro il 2029 per gli edifici prioritari ma che può già essere stilato per individuare i rischi e poter stabilire tempistiche e parametri delle analisi da effettuare).
- Campionamento e Analisi chimico- fisico-microbiologiche (compresa Legionella).
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