Gestione Rifiuti
Sei sicuro di non commettere errori nella gestione dei rifiuti.
Oggi voglio parlare dei rifiuti e soprattutto sui principali errori che mi capita continuamente di vedere nella mia attività di Auditor e consulente ambientale.
Partendo dalla definizione di rifiuto che è considerato” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” capiamo bene che è facile avere tra le mani un rifiuto senza sapere come gestirlo correttamente.
Purtroppo vi dico che è molto facile nella gestione dei rifiuti incappare o scivolare in una marea di sanzioni amministrative e penali che spesso sono cumulabili tra loro.
Vi faccio alcuni esempi:
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Spesso mi capita di vedere un’errata attribuzione del codice CER, Vi ricordo che la classificazione corretta del rifiuto è onere del produttore del rifiuto quindi è lui che deve attribuire il giusto codice CER.
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E’ inoltre responsabilità del produttore di rifiuto compilare il formulario ma troppo spesso vi sono errori anche grossolani che fanno rischiare al produttore sanzioni. Infatti il formulario viene compilato da altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti esterni all’azienda. Vi ricordo che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza del FIR. In particolare, il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza
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Altro errore o problematica riscontrata è la mancata o tardiva presentazione del MUD che generalmente deve essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo alle operazioni di carico e scarico rifiuti. Anche se quest’anno vi è una posticipazione. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000,00 euro a 10000,00 euro (così come previsto dal D.lgs 116 del 03.09.2020).
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Altro errore ricorrente, sono le registrazioni delle operazioni di carico e scarico sull’apposito registro che vengono riportate con un’unica operazione contestuale, contrariamente a quanto previsto dal DM 148 del 01 aprile 98 oppure le operazioni non vengono riportate sul registro rispettando la cadenza temporale imposta e cioè entro 10 gg lavorativi della produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo o addirittura non si ha per niente il registro (Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (D.lgs 116 del 3 settembre 2020) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2000 a Euro 10000
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Altro grave errore è la Miscelazione dei rifiuti che può derivare anche da una scorretta classificazione degli stessi, quando ad esempio inconsapevolmente si depositano nello stesso cassone rifiuti di tipologie diverse pensando che appartengano allo stesso rifiuto.
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Un altro obbligo a capo del produttore di rifiuti che spesso viene disatteso è la verifica dell’esistenza e regolarità delle autorizzazioni del trasportatore e smaltitore che si occuperanno del suo rifiuto. Questo ovviamente può essere configurato con una cooperazione o corresponsabilità nel reato di gestione illecita di cui all’art. 256 pena l’arresto da sei mesi a due anni , con l’ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
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Mi capita di vedere depositi temporanei su suolo oppure non coperti e questo può causare un conseguente dilavamento dei rifiuti provocando un inquinamento del terreno sottostante. Inoltre molto spesso mi capita di incappare in depositi temporanei che sforano i limiti temporali o volumetrici e questo può far sfociare in uno sfacelo di sanzioni amministrative e penali come ad es l’ART. 255 abbandono rifiuti con sanzioni amministrative e art. 256 (citato in precedenza) con sanzioni penali, in quanto un deposito incontrollato si configura in stoccaggio quindi smaltimento non autorizzato.
Troppo spesso vi è una superficialità nell’affidarsi al primo che capita. Quindi attenti a sottovalutare o delegare in modo inconsapevole le attività della gestione rifiuti, non basta solo rispettare la legge ma bisogna anche saperlo dimostrare e l’unica ricetta possibile per evitare Sanzioni Penali e Amministrative è la competenza e affidarsi a persone e consulenti preparati e sempre aggiornati.
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