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Rischio chimico sul luogo di lavoro, tra interventi e priorità

Il rischio chimico sul luogo di lavoro è legato alla presenza e all’azione di agenti chimici che, in casi particolari, inficiano le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Esposti sia per meccanismi naturali – vedasi dispersione o evaporazione – sia in seguito ad accadimenti accidentali. Quali perdite degli impianti, anomalie nella manutenzione dei reattori, incendi o esplosioni successivi alla fuoriuscita di liquidi. Facile dedurre come molte attività siano soggette al rischio chimico, visto che ogni procedimento – dalla manipolazione delle sostanze alla gestione dei rifiuti – è suscettibile di criticità. Ecco dunque profilarsi l’esigenza di attuare politiche preventive attraverso classificazione delle sostanze, suddivisione delle classi di pericolo, definizione dei livelli di tossicità. Fattori che aiutano a valutare tipologia e grado di esposizione dei dipendenti, nonché l’impatto sulla salute e sull’ambiente. Prevenzione, protezione e normative ricordano che il diritto alla sicurezza richiama responsabilità precise e doveri inderogabili.

Consapevolezza è prevenzione.

In riferimento al D. Lgs. 81/08 è chiarito cosa si intenda per sostanze pericolose legate al rischio chimico sul luogo di lavoro. La normativa determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori che “derivano o possono derivare dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività che comporti la presenza di agenti chimici». Il loro utilizzo comporta rischi, in quanto

  • Gli effetti dannosi sono sempre possibili, essendo il pericolo una proprietà intrinseca dei prodotti chimici.
  • Utilizzazione ed esposizione aumentano il rischio proporzionale al potenziale nocivo.

A titolo esemplificativo, impiegati amministrativi che lavorano in aziende sanitarie pubbliche sono meno esposti rispetto ai colleghi impiegati in ambito ospedaliero. Se i primi sono esposti indirettamente, farmaci, gas anestetici o disinfettanti costituiscono un rischio maggiore per i secondi. Grado di esposizione, classi di pericolo e categorie di rischio aiutano a definire piani di prevenzione a tutela di tutti.

L’esposizione e gli effetti a breve/lungo termine

I parametri per valutare le misure preventive da adottare non possono prescindere dalla tipologia di esposizione e al contatto, diretto o indiretto. In caso di avvenuto contatto, bisogna valutare se il lavoratore manifesta un’azione localizzata o, al contrario, se incorre in effetti di grado generale – sistemico. In entrambi casi la valutazione del rischio chimico sul luogo di lavoro tiene conto delle ripercussioni sulla salute del soggetto in seguito a un’intossicazione. Quest’ultima può rivelarsi

  • Acuta, qualora si riscontrino effetti immediati a prescindere dal grado di esposizione
  • Subacuta, nei casi i primi sintomi subentrino a distanza di settimane
  • Cronica, laddove un’esposizione minima, ma ad alta frequenza, scatena reazioni tardive anche a distanza di anni.

I lavoratori devono essere consapevoli dei rischi e dei pericoli cui possono andare incontro. Anche a questo scopo, devono utilizzare dispositivi di protezione individuale, ma soprattutto attenersi a norme, protocolli, buon senso.

esposizione al rischio chimico

Un comportamento adeguato fa la differenza

Spesso l’opinione pubblica associa il rischio chimico sul luogo di lavoro a cataclismi o incidenti di inaudita gravità. Malgrado sia infrequente, la contaminazione avviene anche in seguito a ingestione di cibi e bevande. Pertanto, è fondamentale ricordarsi che le norme igieniche basilari – come il lavaggio delle mani, sanificazione dei contenitori alimentari – aiutano a prevenire conseguenze negative sulla salute pubblica. Così come è opportuno evitare il consumo di cibi o bevande nei posti di lavoro dove il grado di esposizione ad agenti chimici è alto. In altri casi, il rischio chimico sul luogo di lavoro avviene

  • Per Inalazione, sotto forma di sostanze inquinanti aerodisperse.
  • Mediante il contatto di indumenti contaminati con la cute

Attraverso determinate procedure indispensabili come monitoraggio ambientale e valutazione dei rischi, i datori di lavoro possono prevenire o minimizzare spiacevoli conseguenze.

Il DVR

Il documento di valutazione dei rischi definisce i rischi per la sicurezza e le conseguenze sulla salute dei dipendenti in base ad incarichi o attività svolte in ambito lavorativo. L’analisi dei rischi riguarda anche soggetti temporaneamente esposti, come fornitori, visitatori e clienti di un’azienda. I datori di lavoro si occupano dell’adempimento del DVR, che prevede censimento, verifica, classificazione ed etichettatura di tutte le sostanze responsabili di rischio chimico sul luogo di lavoro. Qualora la redazione del documento sia assente o carente, il datore di lavoro incorre in sanzioni o sospensione dell’attività imprenditoriale, come previsto dal D.lgs 81/08. La sua responsabilità è inderogabile e diretta; tuttavia, nello stesso decreto è specificato che in fase di stesura e redazione il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione di figure competenti. Come responsabili del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza, o medici competenti.

Valutare i rischi, stabilire le priorità

Con il censimento, la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, il datore di lavoro delinea interventi di prevenzione e protezione come misure di impatto a lungo termine.  Se da un lato gli interventi di protezione riguardano tanto l’individuo – con la dotazione dei dispositivi – quanto la collettività – attraverso la messa a punto delle procedure di emergenza – la prevenzione parte dalla formazione. Eliminazione e riduzione del rischio chimico sul luogo di lavoro richiedono un approccio pragmatico – operativo, che include interventi alla fonte e controllo ambientale. Ma funzionano se si procede di pari passo con la trasmissione di dati, nozioni e informazioni riguardanti identità degli agenti, valori limite di esposizione personale, normative vigenti. In altre parole, una formazione adeguata e trasparente, che preveda l’accesso alle schede dei dati di sicurezza ai sensi del D.lgs 52/97 e 285/98. Una formazione diffusa e condivisa, incentivata con il confronto e l’aggiornamento continuo su una materia indispensabile per la tutela di tutti. Ne consegue che ogni lavoratore può rivendicare in ogni sede un diritto inviolabile atto a preservare o ripristinare requisiti grazie ai quali si garantiscono salute, sicurezza e rispetto sotto ogni forma.

 

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