Skip links
rentri

Produci rifiuti e devi affidarli ad un trasportatore per lo smaltimento? Ci sono importanti novità…

Dal 1 gennaio 2023 secondo l’accordo ADR è diventata obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura dello SPEDITORE che come definito alla sezione 1.2.1 è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Per merci pericolose si intendono ovviamente anche i rifiuti qualora essi siano pericolosi.

Il 21 dicembre 2022 tuttavia il ministero dei trasporti ha pubblicato una nota esplicativa nella quale si ribadisce l’obbligatorietà della nomina del consulente ADR per gli speditori fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

l punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR infatti prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

  • Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo, come ad esempio la l’invio della comunicazione annuale, alla motorizzazione civile in cui si dichiara la volontà di avvalersi dell’esenzione.

Quindi la nota del ministero chiarisce che le stesse esenzioni disciplinate in Italia da decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla circolare del 14 novembre 2000 si applicano anche agli speditori con le stesse modalità operative.

Tuttavia bisogna tenere presente che la nota ministeriale non fornisce una base solida giuridica, infatti la circolare non ha carattere legislativo ma puramente interpretativo. Pertanto sussiste, per le aziende, un ragionevole rischio a livello giuridico in caso di controlli o incidenti non avendo giustificazioni legali.

Leave a comment

Questo sito utilizza i cookie tecnici e di terze parti: cliccando su 'Accetta' acconsenti all'utilizzo degli stessi. Per maggiori informazioni consulta l'informativa