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L’educazione alla sicurezza: diritto tra i diritti

L’educazione alla sicurezza sul lavoro è materia complessa. Se da un lato è importante informare i lavoratori dei rischi presenti, è altrettanto fondamentale promuovere una campagna di prevenzione. Occorre quindi una sensibilizzazione trasversale, diffusa, impossibile in assenza di una normativa attenta ai mutamenti socioeconomici in ambito locale, nazionale, europeo. A tal proposito interviene il testo unico –decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 – che all’articolo 1, comma 1 richiama ai principi di uniformità e di uguaglianza per garantire a tutti i lavoratori i diritti essenziali. Preludio ai doveri del datore di lavoro, tenuto a favorire educazione alla sicurezza spesso articolata in diverse fasi. Dall’informazione – utile per identificare e prevenire i rischi – all’addestramento – caratterizzato da un approccio pratico – passando per la formazione vera e propria. Intesa come processo educativo, e come tale, ripetuta in base all’evoluzione delle tecnologie e degli strumenti a disposizione di lavoratrici e lavoratori.

Formazione in divenire.

L’educazione alla sicurezza sul lavoro è disciplina in divenire. Con il decreto-legge 21 ottobre 2021 n 146 e i successivi emendamenti, si pone l’accento sulla necessità di adeguare la formazione aziendale alla luce dei cambiamenti sociali in atto. Necessario quindi considerare le conoscenze linguistiche dei lavoratori, perché errori di comunicazione o incomprensioni non aiutano né la prevenzione, né la protezione dai rischi. L’articolo 37 disciplina il rapporto tra prestazione lavorativa e formazione sulla base; quest’ultima avviene in concomitanza

  • Della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro
  • Dell’utilizzo di nuovi strumenti, o dell’applicazione di nuove tecnologie
  • di un cambio di mansioni o responsabilità
  • esercitazione applicata a cura di personale esperto, preludio all’addestramento dove previsto

Riguardo all’informazione, il datore di lavoro garantisce che il dipendente conosca

  • procedure riguardanti primo soccorso, sistemi antincendio, piani di evacuazione
  • pericoli connessi all’uso di sostanze e miscele pericolose
  • nominativi responsabili dell’attività di prevenzione e addetti alla sicurezza

L’aggiornamento periodico

Grazie al comma 4 dell’articolo 37, l’educazione alla sicurezza sul lavoro viene disciplinata secondo tempistiche rigorose. Il testo unico chiarisce anche che la formazione non deve avvenire oltre l’orario di lavoro e non può essere a carico dei dipendenti. Perché il percorso formativo sia corretto e risponda alla legislazione vigente, il datore di lavoro è tenuto alla verbalizzazione di tutte le azioni intraprese in tal senso. Il testo unico del D.Lgs. 81/2008 ai commi 10 e 11 definisce la figura del RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Perché l’educazione alla sicurezza sia effettiva, il RSPP deve ricevere un’adeguata formazione. Incentrata sui rischi specifici legati al settore produttivo dove esercitano le loro funzioni, erogata secondo durata e contenuti specifici. Onde evitare pericolose approssimazioni e difformità didattiche, la normativa vigente disciplina anche le modalità riguardanti l’aggiornamento periodico che eventuali verifiche di apprendimento.

educazione alla sicurezzaFormazione assente (o carente): le sanzioni

La legge non lascia spazio a dubbi: la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione sulla sicurezza è obbligatoria. Il datore che non ottempera ai propri doveri non agevola quell’educazione alla sicurezza sul lavoro che riguarda tutti: lavoratori, ma anche dirigenti. Tutti sono tenuti a formarsi nei modi e nei tempi previsti. In caso contrario, il datore di lavoro incorre in sanzioni di carattere amministrativo, ma non solo. Secondo l’articolo 55 datori di lavoro e dirigenti possono essere puniti

  • con una pena detentiva tra i due e i quattro mesi
  • con un’ammenda variabile tra i 1.474, 21 € e i 6.388,23 €
  • secondo pene raddoppiate o triplicate in base al numero di lavoratori non frequentanti i corsi di formazione sulla sicurezza previsti secondo legge.
  • un’ammenda variabile tra i 3.071,27 € e i 7.862,44 € se l’RSPP non ha frequentato la formazione

Infortuni sul lavoro: il report del 2023

Per meglio comprendere passi indietro o in avanti riguardo all’educazione alla sicurezza sul lavoro, è importante soffermarsi sui dati reperiti grazie a Inail. Infatti, il monitoraggio del numero di infortuni denunciati negli ultimi anni offre parecchi spunti di riflessione riguardo all’applicazione della normativa vigente. Se da un lato permette di confrontare dati degli ultimi anni, dall’altro aiuta a stilare una mappa virtuale che tenga conto delle diverse aree geografiche del nostro paese. Rispetto al 2022, nel 2023 si è assistito a un calo di denunce di infortuni sul posto di lavoro pari al 19%. Dati invece che registrano un aumento rispetto sia al 2021 che al 2020. A tal proposito, va ricordato che questi ultimi due anni hanno risentito della crisi pandemica. Il calo più evidente – 463.950 rispetto ai 578.340 del 2022 – è stato registrato nella gestione Industria e servizi.

Educazione alla sicurezza: Diritto tra i diritti

Il decremento degli infortuni in occasione di lavoro – distinti da quelli in itinere – è stato trasversale. Dalle Amministrazione pubbliche, asl o enti provinciali e comunali (-54,8%), fino al Trasporto e magazzinaggio (-37,2%). Restano in controtendenza alcuni settori del comparto manifatturiero, come quelli delle bevande (+24,9%), autoveicoli (+22,0%), abbigliamento (+5,4%). Ad ogni modo, in tutte le macroaree – Nord-ovest, Nord-est, centro, sud e Isole – c’è stato un calo consistente. Ma la diminuzione delle denunce corrisponde a una migliore formazione? Indubbiamente questi dati lasciano ben sperare, specie in regioni come Liguria, Lazio o Campania dove il decremento è notevole. Ma perché l’educazione alla sicurezza sul lavoro diventi un valore condiviso, è necessario che tutti i lavoratori lo considerino un prerequisito irrinunciabile. Il diritto tra i diritti, senza i quali viene meno la condivisione dei principi etici che caratterizzano un’epoca. Più che una realtà – geografica o produttiva – rispetto ad un’altra.

 

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