Le emissioni in atmosfera: quali obblighi e quali sanzioni?
Obblighi diversi
Le emissioni in atmosfera possono avere serie conseguenze sull’ecosistema, se giudicate rilevanti per l’inquinamento atmosferico. Il testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 impone agli stabilimenti che producono emissioni di richiedere un’autorizzazione specifica. Non tutti gli impianti sono soggetti all’art 269 del D.lgs 152/06. L’art 272 indica impianti e attività in deroga che non hanno obbligo di richiedere un’autorizzazione specifica. Tra queste attività troviamo lavanderie, stirerie, serre. Una deroga estesa anche ad attività di cucina, aziende dedite alla ristorazione, mense e friggitorie. Impianti e attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti sono esclusi dai nuovi adempimenti previsti dal decreto legislativo 102 del 30 luglio 2020. Il testo di legge pone l’accento su obblighi e adeguamento delle misure volte a contrastare sostanze ritenute tossiche o cancerogene.
L’AUA – Autorizzazione unica ambientale
Dal 2013, piccole e medie imprese soggette all’articolo 269 del D.lgs 152/06 devono richiedere l’AUA – acronimo per autorizzazione unica ambientale. L’autorizzazione non riguarda solo le emissioni in atmosfera, ma anche lo scarico dei reflui. Le aziende devono presentare una domanda all’autorità competente, fornendo dati ed elaborati grafici, ove indicare in linea di massima.
- La tipologia di camini utilizzati, nonché prodotti, polveri, solventi immessi in atmosfera
- La localizzazione dei camini impiegati, al fine di chiarire modalità ed evoluzione del ciclo produttivo.
Una volta definiti tutti i dettagli, i richiedenti devono presentare la domanda al SUAP. In seguito, l’autorità provinciale convoca l’azienda richiedente, le ASL e l’ARPA per un incontro. A seguito dell’istruttoria e dei successivi controlli viene rilasciata l’autorizzazione. Attività metalmeccaniche o falegnamerie con cabine di verniciatura, così come le imprese a basso volume di emissioni possono richiedere una pratica semplificata. In questi casi è necessario provvedere
- Alla compilazione di una relazione sul tipo di attività.
- A fornire informazioni circa la planimetria dei capannoni
Controlli, principi, obiettivi
Per le imprese soggette ad autorizzazione ordinaria per il rilascio di emissioni in atmosfera sono previsti campionamenti – salvo diversa indicazione – con cadenza annuale. Per le emissioni autorizzate in deroga invece, i campionamenti ai camini avverranno con periodicità biennale. I controlli sono rigorosi e mirano a
- valutare se lo stabilimento rispetta i requisiti previsti dall’autorizzazione
- verificare il rispetto dei limiti delle emissioni in atmosfera e l’eventuale conformità degli impianti alle disposizioni previste dalla legge.
- stabilire quali contenuti inoltrare alle autorità competenti e quali criteri considerare durante il campionamento
- intervenire con analisi approfondite se necessario
- esprimere un giudizio finale su conformità e segnalare eventuali difformità all’autorità competente.
Segnalazioni e aggiornamenti
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, il superamento dei limiti di emissione in atmosfera rientrano nell’ambito del Codice penale. In quei casi si inoltra la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica competente. La segnalazione del mancato rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi va invece inoltrata alla provincia. In qualità di Autorità competente, è titolata a emanare eventuale diffida secondo quanto stabilito dall’articolo 278 del D.Lgs 152/06. L’autorizzazione va aggiornata se durante i campionamenti i funzionari e gli ispettori ravvisano imprecisioni. Così come la necessità di integrare ulteriori prescrizioni tecniche, oppure ottimizzare i sistemi di controllo degli stabilimenti.
Emissioni senza autorizzazione
Cosa accade se si verificano emissioni in atmosfera senza autorizzazione? In questi casi le sanzioni previste variano in base alla tipologia di reato. Funzionari e ispettori potrebbero apporre i sigilli al quadro di comando del camino, determinando di fatto il blocco dell’attività. Questo perché la mancanza di autorizzazione può costituire reato ambientale, punibile con ammende, revoche, addirittura l’arresto. Scopriamo cosa rischia un’attività che non sia in regola
- in caso di mancata autorizzazione, o autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata ai sensi del art.269 comma 1 si può incorrere nell’ arresto da 2 mesi a 2 anni o in un’ammenda da 1.000 € a 10.00 euro
- se in possesso di autorizzazione che riporti sostanziali modifiche, la pena inflitta è la medesima
- ai sensi dell’articolo 269, comma 8, una modifica non sostanziale senza comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro
- qualora si verifichi il superamento dei valori limite di emissioni, sono previsti la detenzione fino a un anno o una sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro.
Il monitoraggio in Italia.
Nel nostro paese esiste una rete di monitoraggio per controllare in tempo reale le emissioni in atmosfera più pericolose e dannose per la salute. L’Italia ha a disposizione dati relativi ai livelli di polveri o gas serra, che concorrono all’elaborazione di una sorta di inventario nazionale. Veri e propri dataset regionali e non – sono incluse le province autonome di Trento e Bolzano – con lo scopo di
- monitorare i livelli degli inquinanti dell’aria
- stimare previsioni per i giorni successivi, anche in considerazione della situazione metereologica in atto
- offrire una panoramica sulla situazione della penisola
Le Arpa e le Appa delle singole regioni si occupano della gestione delle reti di monitoraggio. Ma non solo: queste agenzie sono fondamentali perché portano avanti un acuto programma di ricerca. Da anni ormai, partecipano attivamente alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, al fine di promuovere una più matura consapevolezza sulle tematiche ambientali. E che non riguardano soltanto le emissioni in atmosfera, ma tutto ciò che concorre a destabilizzare l’habitat delle specie viventi, sempre più a rischio.